Modelli Organizzativi Gestionali
Implementazione in conformità al D. Lgs. 231/2001
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.
In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi da persone ad esso collegate che abbiano agito nel suo interesse o a suo vantaggio.
Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio (le sanzioni pecuniarie possono arrivare a oltre 1,5 milioni di euro) e la stessa attività (dalla sospensione delle autorizzazioni/concessioni/licenze, al divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni, alla revoca di finanziamenti, fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività)
Al fine di evitare tali conseguenze, l’ente deve provare di:
a) aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del suddetto modello organizzativo ad un competente organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza).
L’adozione e l’efficace attuazione di un MOG e la sua costante vigilanza da parte di un adeguato OdV, quindi, rendono improbabile l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell’impresa, nonostante il giudizio definitivo circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell’impresa sia rimesso alla libera valutazione del giudice.
Per ultimo, si sottolinea che la mancata adozione di tale strumento, nel caso in cui l’organizzazione dovesse incorrere in sanzioni amministrative a causa della mancata adozione di un efficace modello organizzativo e gestionale, può legittimare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inadempienti (Con sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008 del Tribunale di Milano, VIII Sezione Civile, i giudici hanno sanzionato per “mala gestio” l’amministratore che non ha adottato i modelli di gestione previsti dal Decreto 231/01. Sono stati, infatti, considerati responsabili gli amministratori - Amministratore Delegato e Presidente del CdA - nei confronti della società - che nel processo penale era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria - ed hanno imposto loro il risarcimento del danno)..
L’attività di costituzione del modello da parte di ComplianceGO è svolta conformemente a quanto indicato dai Codici di Comportamento disposti dalle associazioni di categoria di riferimento e ricalca le modalità tipiche dei processi di valutazione e gestione dei rischi aziendali. In particolare, essa consiste nei seguenti passaggi:
1. Identificazione delle aree aziendali a rischio, dei reati rilevanti, delle potenziali modalità attuative degli illeciti e dei presidi in essere
2. Valutazione del sistema dei controlli preventivi attivato e adozione degli adeguamenti eventualmente necessari
3. Adozione di un codice etico
4. Adozione di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello, al fine di garantirne l’effettività
5. Implementazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing)
6. Adozione del Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e definizione dei flussi informativi
7. Formazione
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